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Messaggio  Pietro Lun Ott 20, 2008 12:32 am

"La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale."

L'articolo conclusivo della nostra costituzione è una classica norma di chiusura, concisa e di immediata comprensione.
Eppure per lo studente in legge anche norme di per sè così semplici possono nascondere insidie, anni fa non passai l'esame di diritto costituzionale proprio a causa di questa norma.

L'insegnante mi domandò se ricordavo l'articolo, domanda facile, è breve, è l'ultimo, io tutto contento gli recitai la poesiola.
La domanda traditrice venne dopo: "Se è vero, com'è vero, che le norme costituzionali possono essere modificate con procedimento aggravato, è allora possibile modificare la forma repubblicana abrogando o modificando il 139?"

Non la farò troppo lunga, io affermai che a mio avviso si, è possibile che si verifichi un'eventualità del genere, aggiungendo che certe riforme più che una questione tecnica sono una questione politica, e che senza bisogno di stracciare per intero la costituzione bastano pochi ritocchi per renderla irriconoscibile.

L'insegnante non fu dello stesso avviso, sostenne che trattasi di principio immodificabile ("non può essere oggetto di revisione costituzionale")

Ok, l'insegnante era lui, la prova non era comunque stata brillante, la bocciatura all'esame ci stava.
Tuttavia continuo a domandarmi: era davvero sbagliata la mia risposta? So solo che se me lo domandasse per cento volte, per cento volte gli risponderei allo stesso modo, non sono certo di essere nel giusto, ma non sono riuscito a trovare una sola risposta in contrario davvero soddisfacente.

Voi che ne pensate?
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Messaggio  zorababela Lun Ott 20, 2008 12:39 am

penso che - diritto penale a parte - le norme sono soggette a interpretazione, estensiva o restrittiva.
nel tuo caso l'insegnante ha applicato l'interpretazione letterale e mi trova tutto sommato d'accordo Smile
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Messaggio  Pietro Lun Ott 20, 2008 12:46 am

Ma io non dico di non essere d'accordo, cioè, la tesi del prof è quella che sosterrei anche io se a qualche matto venisse in mente di cambiare la forma repubblicana.
Il punto è: c'è una risposta giusta a questa domanda?
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Messaggio  Giorgio Lun Ott 20, 2008 12:47 am

Pietro ha scritto:"La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale."

L'articolo conclusivo della nostra costituzione è una classica norma di chiusura, concisa e di immediata comprensione.
Eppure per lo studente in legge anche norme di per sè così semplici possono nascondere insidie, anni fa non passai l'esame di diritto costituzionale proprio a causa di questa norma.

L'insegnante mi domandò se ricordavo l'articolo, domanda facile, è breve, è l'ultimo, io tutto contento gli recitai la poesiola.
La domanda traditrice venne dopo: "Se è vero, com'è vero, che le norme costituzionali possono essere modificate con procedimento aggravato, è allora possibile modificare la forma repubblicana abrogando o modificando il 139?"

Non la farò troppo lunga, io affermai che a mio avviso si, è possibile che si verifichi un'eventualità del genere, aggiungendo che certe riforme più che una questione tecnica sono una questione politica, e che senza bisogno di stracciare per intero la costituzione bastano pochi ritocchi per renderla irriconoscibile.

L'insegnante non fu dello stesso avviso, sostenne che trattasi di principio immodificabile ("non può essere oggetto di revisione costituzionale")

Ok, l'insegnante era lui, la prova non era comunque stata brillante, la bocciatura all'esame ci stava.
Tuttavia continuo a domandarmi: era davvero sbagliata la mia risposta? So solo che se me lo domandasse per cento volte, per cento volte gli risponderei allo stesso modo, non sono certo di essere nel giusto, ma non sono riuscito a trovare una sola risposta in contrario davvero soddisfacente.

Voi che ne pensate?


La forma Repubblicana, così come la Costituzione stessa, deve essere garantità attraverso la rigidità dei procedimenti che la riguardano.

In genere preferisco stare dalla parte dei giovani studenti, tuttavia ora non posso non associarmi al pensiero del tuo insegnante. Non volermene. Smile
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Messaggio  Pietro Lun Ott 20, 2008 1:09 am

Giorgio ha scritto: (...)

La forma Repubblicana, così come la Costituzione stessa, deve essere garantità attraverso la rigidità dei procedimenti che la riguardano.

Il problema non è questo: che le norme costituzionali siano garantite da rigidi procedimenti è un fatto indiscutibile e una giusta salvaguardia, non mi sogno nemmeno di discutere questo punto, nè come principio, nè come regola giuridica.


In genere preferisco stare dalla parte dei giovani studenti, tuttavia ora non posso non associarmi al pensiero del tuo insegnante. Non volermene. Smile

Figurati se te ne voglio, non ho aperto questo tema in cerca di consolazione o di riconoscimento per il mio affraid genio affraid incompreso, ma solo perchè spero sempre di sentire un parere che mi mostri dove il mio ragionamento è scorretto: come ho detto prima, non riesco a rispondere diversamente, perchè non riesco a trovare un'alternativa convincente.
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Messaggio  Giorgio Lun Ott 20, 2008 1:20 am

Pietro, ho letto una domanda simile nella richiesta del Partito della Alternativa Monarchica a cui il Parlamento Europeo rispose con un rimando al trattato Ue, articolo 6, paragrafo 3: "L'Unione europea rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri".


La Repubblica, scelta dai cittadini con un libero referendum, ha un carattere definitivo. Naturalmente, sarebbe sempre possibile abrogare l'art. 139 con le forme previste per la revisione costituzionale e andare a un nuovo referendum istituzionale. Chi ha elaborato la Costituzione ha pensato, però, che il passaggio dalla monarchia alla Repubblica, anche per le ragioni storiche per cui è avvenuto, fosse ormai stabilmente accettato da tutti i cittadini.

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Messaggio  Pietro Lun Ott 20, 2008 1:26 am

Ecco, hai toccato il punto: non si tratta di un articolo tecnicamente intoccabile.

Poi a me non passa nemmeno per la testa di volerlo cambiare, sostengo solo che sia possibile cambiarlo rimanendo entro le regole del gioco.
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